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Valutazione e feedback

Cosa c'è da sapere

Dal 1° marzo 2022 partirà la nuova campagna di certificazione degli impianti termici del Comune di Teramo.
Tante le novità, in accordo ai cambiamenti imposti dalla normativa regionale in materia - Legge Regionale 18/2015 e Decreto del Presidente Regione Abruzzo n. 2/2020 - che ha, a sua volta, recepito, quanto imposto dalla legislazione nazionale ed europea in un settore, quello dell’energia, in costante trasformazione.

L’Amministrazione Comunale di Teramo, quale autorità competente, e la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., quale organismo affidatario, hanno dato avvio, in conseguenza di ciò, ad un percorso che ha portato, nel rispetto delle tempistiche, modalità, obiettivi e transizioni richieste:

  •  al nuovo regolamento comunale in materia di impianti termici, approvato con D.C.C. n. 75 del 29/12/2021;
  • al nuovo catasto impianti termici del Comune di Teramo, totalmente rinnovato e correlato al catasto immobili della TARI;
  • all’istituzione del bollino o segno identificativo informatico per la certificazione degli impianti termici;
  • alla trasmissione obbligatoria in via esclusivamente telematica delle certificazioni degli impianti termici a cura delle ditte di manutenzione per conto dei cittadini.

Dal 1° marzo 2022, pertanto, si passerà dal bollino cartaceo al bollino informatico, rilasciato alle ditte abilitate per legge che lo acquisiranno per gli adempimenti a cura dei cittadini, responsabili degli impianti.
La trasmissione dei rapporti di controllo ed efficienza energetica degli impianti termici del Comune di Teramo, sarà altresì operata in via esclusivamente telematica a cura delle ditte abilitate.
Vengono a modificarsi le definizioni di impianto termico e gli adempimenti in materia di conduzione, manutenzione e certificazione degli impianti, in conformità a quanto previsto dai dispositivi regionale e comunale. Tra le novità più significative le periodicità di certificazione che, tipicamente da 1/2 anni di prima, passano ad 1/2/4 anni, l’esclusione degli scaldacqua unifamiliari dai controlli di efficienza energetica, l’inserimento degli impianti quali pompe di calore, macchine frigorifere tra gli impianti termici soggetti ai controlli di efficienza energetica.

Di seguito, abbiamo il piacere di fornire un vademecum allo scopo di illustrare sinteticamente lo stato attuale degli adempimenti, con l’auspicio che possa risultare utile nel chiarire i principali temi. Invitiamo inoltre a visionare la brochure informativa per i cittadinila brochure informativa per le ditte , allo scopo di comprendere il percorso di miglioramento continuo attuato dall’Amministrazione Comunale di Teramo e le modalità corrette a garanzia di un servizio reso più efficace ed efficiente

Per ogni ulteriore dubbio o supporto, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. è infine a disposizione ai seguenti contatti e riferimenti:
Numero Verde 800.25.32.30 attivo da Lun. a Ven. dalle ore 9 alle ore 13
Ufficio verifica impianti termici
Sito in Piazza Garibaldi, 55 – 64100 Teramo
Telefono: 0861 1857771
Fax: 0861 1868070
Mail: vit@teramoambiente.it
PEC: teramoambiente@postcert.it
Sito: www.teramoambiente.it

SICUREZZA
Come e con quali cadenze eseguire la manutenzione degli impianti?
Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi di legge, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice ovvero, in assenza di esse, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante; in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.
Si ricorda che la manutenzione è stabilita dai costruttori, fabbricanti, norme CEI e UNI, installatori e manutentori ai fini della sicurezza per le persone.

EFFICIENZA ENERGETICA
Come e con quali cadenze eseguire la certificazione degli impianti all’autorità competente, ovvero, quando va trasmesso alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. organismo per conto del Comune di Teramo, il rapporto di controllo ed efficienza energetica munito di bollino?
Le modalità di certificazione periodica all’Ente dipendono dalle tipologie e dalle potenzialità degli impianti.
Le cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo muniti di bollino possono variare da 1 a 4 anni.
In dettaglio, in base ai nuovi dispositivi regionale e comunale, è previsto quanto segue.
I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

  1. per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
  2. per gli impianti termici di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il secondo anno dalla data di prima installazione o prima accensione e successivamente entro un anno dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
  3. per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima messa in servizio, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.

Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

Per quali impianti va eseguito il controllo di efficienza energetica ovvero è necessario trasmettere il rapporto di controllo munito di bollino all’Ente?
Per gli impianti termici come definiti esattamente dai regolamenti regionale e comunale, ovvero:
gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici:

  •  i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale ed assimilati (per quest’ultimo, “similari per consumo a civile abitazione”, ovvero studi professionali, patronati, agenzie);
  •  gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
  •  gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

Sono esclusi altresì dalla esecuzione dei controlli di efficienza energetica:

  •  gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero solare, termico, eolico, geotermico, biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, bricchette);
  •  impianti destinati prevalentemente a processi produttivi.

Quando devo pagare il bollino?
Solo in occasione del controllo di efficienza energetica.

Quanto costa il bollino?
Un bollino costa 14 euro, per impianti di potenza inferiore a 35 kW.
In base all’impianto ed alla potenza possono essere richieste bollini ulteriori (tipologie da 22 euro – per potenze complessive non inferiori a 35 e fino a 116 kW - e 30 euro – per potenze non inferiori a 116 kW) ed in numero dipendente dai generatori e dai sottosistemi di distribuzione dell’impianto.
Per stesso impianto e relativamente alla potenza complessiva si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.
In presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione, la potenza complessiva è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione.
Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

ISPEZIONI
Quali obblighi ha la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. per conto del Comune di Teramo, autorità competente, ai sensi delle normative vigenti? 
Per il territorio del Comune di Teramo, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. deve eseguire gli accertamenti e le ispezioni in merito al corretto stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici da parte dei cittadini, responsabili degli impianti.

Cos’è l’accertamento?
L’accertamento è l’attività di verifica e validazione, in via esclusivamente documentale, da parte della Te.Am. - per mezzo del suo personale qualificato - dei rapporti di controllo ed efficienza energetica pervenuti da parte dei cittadini per il tramite delle ditte di manutenzione abilitate.
L'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato telematicamente ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
La trasmissione del rapporto deve però avvenire secondo le cadenze ed i termini stabiliti dai regolamenti, ai fini della validità della certificazione stessa. Una certificazione “fuori termine” non essendo valida determina l’assoggettabilità ad ispezione onerosa da parte della Te.Am., con costi a carico del cittadino, responsabile dell’impianto.

Cos’è l’ispezione?
L’ispezione è il complesso degli interventi di controllo tecnico o documentale in situ, svolti da ispettori qualificati della Te.Am., mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici.
L’ispezione può essere non onerosa qualora l’attività sia svolta su impianti regolarmente certificati, pertanto controllati a campione dall’Ente.
Diversamente, l’ispezione è a titolo oneroso per il cittadino qualora eseguita su impianti per i quali:

  •  non sia pervenuto alcun rapporto di controllo ed efficienza energetica;
  •  sia pervenuto rapporto di controllo ed efficienza energetica non valido, ovvero in difetto dei termini e cadenze previsti per la tipologia di impianto.

Quanto costa l’ispezione?
Le tariffe previste per le ispezioni sono:

Ispezione impianto di potenza al focolare complessiva < 35 kW 115,00 €
Ispezione impianto di potenza al focolare complessiva >= 35 kW e < 116 kW 145,00 €
Ispezione impianto di potenza al focolare complessiva >= 116 kW 190,00 €
Ispezione, per ogni generatore aggiuntivo (cadauno, indipendentemente da potenza) 90,00 €
Diniego di accesso: in aggiunta alla tariffa prevista per ispezione + 50% tariffa prevista

In nessun caso va corrisposto denaro direttamente all’ispettore.
Tutte le ispezioni da parte degli ispettori della Te.Am. Spa saranno sempre precedute da una lettera di avviso, nella quale verrà specificato il giorno e l’ora dell’appuntamento per lo svolgimento dell’ispezione.
I tecnici ispettori della Te.Am. Spa saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento: invitiamo i cittadini a diffidare e a non dare seguito a qualsiasi richiesta fatta presso il proprio domicilio che non sia stata preceduta da comunicazione scritta da parte della Te.Am. Spa.

L’ispezione è sostitutiva della manutenzione?
Assolutamente no. Anzi, una carenza di manutenzione rilevata in sede di ispezione determina il rilascio della diffida ad adempiere alla manutenzione stessa ed espone il responsabile dell’impianto, con comunicazione successiva all’Ente, alle sanzioni previste dai regolamenti regionale e comunale in materia. 


Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione
05 July 2022

Ultimo aggiornamento
2023-08-10 17:32:51