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Domande Frequenti: sulle Verifiche degli Impianti Termici


Risposte:

Quali sono gli impianti soggetti ad ispezione ai sensi della normativa vigente, ovvero, si verificano solo le caldaie o anche altri apparecchi per la produzione di calore in generale?
Sono oggetto di ispezione tutti gli impianti termici definiti come segue: impianti tecnologici destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (definizione contenuta nel DPR 412/93 e ss.mm.e.i. e D.Lgs. 192/05).
Ad esempio, una caldaia destinata alla esclusiva produzione di calore per essiccare un determinato materiale prodotto in uno stabilimento, non è da considerare impianto termico, ossia non è soggetta ad ispezione da parte dell’autorità competente (Comune di Teramo) ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ei. in quanto non rientrante nella definizione di cui sopra, essa è infatti a servizio di un processo produttivo/industriale e non per la climatizzazione degli ambienti. Tuttavia, se tale caldaia fosse collegata, anche solo parzialmente, a dei corpi scaldanti a scopo di climatizzazione, rientrerebbe negli obblighi della ispezione. Il fatto che tale impianto non rientri negli obblighi di ispezione di legge non significa che non sia soggetta ai controlli di tipo manutentivo predisposti dal costruttore dell’impianto o dal fabbricante degli apparecchi, e deve perciò essere dotata di dichiarazione di conformità, apposito libretto d’uso e manutenzione, libretto di centrale/impianto con i rapporti di controllo tecnico periodico eseguiti da tecnico manutentore abilitato.

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E’ obbligatoria l’ispezione dell’impianto termico da parte dell’autorità competente (Comune di Teramo)?
Si. Ai sensi della normativa nazionale (Legge 10/91, DPR 412/93 e ss.mm.e.i.) i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio hanno l’obbligo di effettuare, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica (nel caso del Comune di Teramo è la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.), i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione dell’impianto termico.

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E’ obbligatorio il controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico?
Si. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto vanno eseguite a cura del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio o per essi di un terzo che se ne assuma la responsabilità, secondo le indicazioni impartite dal costruttore dell’impianto o dal fabbricante delle apparecchiature e dei dispositivi, a regola d’arte ed ai sensi della normativa vigente.

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L’ispezione dell’impianto termico ed il controllo ed eventuale manutenzione sono la stessa cosa?
No. L’ispezione è eseguita con cadenza biennale dall’autorità competente (Comune di Teramo tramite la Te.Am.) mentre il controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico sono effettuati dal manutentore ai sensi delle disposizioni vigenti.

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In che modo il Comune di Teramo effettua le ispezioni degli impianti termici?
Il Comune di Teramo, avvalendosi della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., i cui operatori diventano incaricati di Pubblico Servizio, effettua l’ispezione degli impianti termici nel modo seguente:

  • per impianti termici di potenza termica al focolare maggiore od uguale ai 35 kW (30.000 kcal/h) effettua le verifiche, direttamente con gli ispettori Te.Am., ogni due anni ed “a tappeto” sull’intero territorio comunale;
  • per impianti termici di potenza termica al focolare inferiore ai 35 kW (30.000 kcal/h) effettua le verifiche ogni due anni, mediante verifica dei rapporti di controllo tecnico pervenuti (allegati G), per gli utenti che lo hanno inviato entro la scadenza e secondo le modalità previste (pagamento del bollino di € 10,33 oltre ai costi dovuti alla propria ditta di manutenzione per il controllo) o, in alternativa, tramite verifica diretta sull’impianto da parte dell’ispettore Te.Am. con onere a carico dell’utente pari ad € 80,57 da corrispondere unicamente tramite bollettino c/c postale, e che comunque non sostituisce il controllo e manutenzione da effettuare sempre con il proprio tecnico manutentore, secondo le disposizioni della normativa vigente.

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La certificazione dell’impianto termico al Comune di Teramo, previsto per impianti di potenza al focolare inferiori ai 35 kW, è obbligatoria?
No. Risulta però uno strumento conveniente poiché, avvalendosene, la spesa biennale verso il Comune di Teramo è pari ad € 10,33 anziché € 80,57, ferme restando le spese di controllo e manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.

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Quali sono le sanzioni previste per inadempienze relative al controllo dell’impianto termico?
La normativa vigente in materia (D.lgs. 192/05, art. 15 comma 5) prevede sanzioni da € 500,00 ad € 3000,00 per il responsabile dell’impianto termico che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto stesso, ribadendo un principio sanzionatorio già previsto dalla Legge 10/91, articolo 34 comma 5.

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A chi mi devo rivolgere per adempiere a quanto previsto dalla Legge?
Al proprio manutentore di fiducia, purché sia iscritto alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 46, ed abilitato con riferimento alle lettere previste per le tipologie di impianti di cui all’art. 1 della stessa legge.

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Il Comune di Teramo, tramite la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., come svolge le ispezioni sugli impianti termici?
Le ispezioni vengono condotte con cadenza biennale; gli utenti vengono sempre preavvisati, con congruo anticipo, tramite lettera di avviso semplice in cui sono riportati giorno, fascia oraria e nominativo del tecnico incaricato della ispezione, oltre ad una informativa sulle procedure. L’ispettore Te.Am. è munito di tesserino di riconoscimento, svolge la funzione di incaricato di pubblico servizio e come tale non percepisce mai denaro direttamente dall’utente. In mancanza di ricezione della lettera di avviso semplice, inoltre, l’utente viene successivamente preavvisato mediante lettera raccomandata.

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Chi deve provvedere alla manutenzione dell’impianto termico tra inquilino e proprietario?
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario nell’onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione ed alle verifiche periodiche dell’impianto termico.

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Quali sono i vantaggi di una corretta manutenzione dell’impianto termico?
Oltre agli obblighi di legge, una corretta manutenzione dell’impianto porta ad:

  • un guadagno in efficienza per noi e sicurezza per noi e per tutti;
  • un guadagno in termini energetici, ossia minori consumi a parità di rendimento;
  • un guadagno economico, perché a fronte di una periodica spesa per il controllo, vi è un sicuro abbattimento delle spese per il riscaldamento;
  • un guadagno ambientale, poiché effettuando i controlli periodici vi è il monitoraggio dei fumi con riduzione dei livelli di inquinamento e aumento della sicurezza soprattutto per impianti interni ai fabbricati.

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Quando un impianto termico si considera inattivo?
L’impianto termico è considerato non utilizzato (e quindi non soggetto a manutenzione, prove fumi, certificazione e controlli periodici) esclusivamente nei casi di palese non funzionamento. Ad esempio, nel caso di un impianto alimentato a gas di rete il cui contratto con l’ente distributore sia stato disdetto.

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